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Cambio del nome

In alcuni casi potrebbe essere necessario cambiare il nome dell'adottato; alleghiamo qui di seguito la procedura stabilita dalla legge

Dal 30 marzo 2001 è entrato in vigore il D.P.R. n.
396/2000 "Regolamento per la revisione e la
semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge
15 maggio 1997, n. 127" pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale (S.O. al n. 303 del 30/12/2000).
Si riportano qui gli articoli relativi al
la tematica per le famiglie adottive.
Art. 89
Modificazioni del nome o del cognome
1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al
proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il co
gnome perché ridicolo o vergognoso o perché
rivela origine naturale, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o
di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio
dello stato civile dove si trova l'atto di nascita
al quale la richie
sta si riferisce.
2. Nella domanda si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al
cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere
.
3. In nessun caso può essere
richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o
comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o
particolarmente note nel luogo in cui si trova l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua
residenza.
Art. 90
Affissione
1. Il prefetto, assunte informazio
ni sulla domanda, se la ritiene meritevole di essere presa in
considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente a fare affiggere all'albo pretorio del
comune di nascita e di attual
e residenza del medesimo richie
dente un avviso contenente il
sunto della domanda.
L'affissione deve avere la durata
di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla relazione
fatta dal
responsabile in calce all'avviso.
Art. 91
Opposizione
1. Chiunque ne ha interesse può fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta
giorni dalla
data dell'ultima affissione. L'
opposizione si propone con atto notificato al prefetto.
Art. 92
Decreto di concessione del prefetto
1. Trascorso il termine di cui all'articolo 87, comma 1, il richiedente presenta al prefetto un
esemplare dell'avviso con la relazione attestan
te l'eseguita affissione e la sua durata.
2. Il prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni,
provvede sulla domanda con decreto.
Art. 93
Esenzione fiscale
1. In tutti i casi di cambiamento di nomi e
cognomi perché ridicoli
o vergognosi o perché
rivelanti
origine naturale, le domande e i provvedimenti contemplati in questo capo, le copie relative, gli
scritti e i documenti eventualme
nte prodotti dall'interessato
sono esenti da ognitassa.
Art. 94
Annotazioni ed altre formalità
1. I decreti che autorizzano il cambiamento o la
modificazione del nome o del cognome devono essere annotati, su richiesta degli interessati, nell'atto di nascita del richiedente, nell'atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome.
L'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, se la nascita o il matrimonio è avvenuto
in altro comune, deve dare prontamente avviso del cambiamento o della modifica all'ufficiale
dellostato civile del luogo della nascita o del matrimonio, che deve provvedere ad analogaa
annotazione.
2. Gli effetti dei decreti rimangono sospesi fino all'adempimento dellE formalità indicate nel
comma 1.
3. Per i membri di una stessa famiglia
si può provvedere con unico decreto.

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